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Salute

Alunno positivo, contatti, tamponi e quarantena: tutte le regole a scuola

Contatti, positivi, tamponi e durata della quarantena. L'Asur spiega con chiarezza quali sono e come vanno interpretate le norme che regolano questa fase della pandemia nelle scuole marchigiane

Scuola, Covid e quarantene. L'Asur Marche fa chiarezza in una sezione dedicata sul proprio portale. Queste le domande più frequenti e le risposte per quanto riguarda le scuole in generale. 

Docenti, operatori scolastici e personale esterno che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti la positività o l’insorgenza dei sintomi va considerato ai fini del conteggio dei casi?

No, la positività di docenti, operatori scolastici e personale esterno non viene mai conteggiata per determinare il numero di casi positivi nella classe. Sia nelle scuole dell’infanzia-nidi, sia nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per il conteggio dei casi positivi si considerano solo gli alunni.

Con il solo insegnante positivo va in quarantena tutta la classe?

No, poiché il personale docente è formato e inserito all'interno dei protocolli anti-contagio.

Nel conteggio dei casi positivi si contano anche i positivi che non hanno avuto contatti con la classe nelle 48 ore precedenti?

Se l’alunno non ha avuto contatti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi nel caso positivo, non va computato come caso positivo per la classe.Il conteggio dei casi ai fini della definizione delle azioni da adottare è legato alla individuazione di una trasmissione in ambito scolastico e quindi i casi da conteggiare sono solo quelli con presumibile link epidemiologico tra loro, ossia devono rispondere al criterio temporale che definisce il possibile contatto nelle 48 antecedenti i sintomi o il tampone positivo.

Gli alunni sottoposti a testing o quarantena sono solo quelli che sono stati in classe con il positivo nelle 48 ore precedenti i sintomi o la positività al tampone o deve comunque essere considerata tutta la classe?

I soggetti da inserire nell’attività di sorveglianza, o da porre in quarantena, devono aver avuto il contatto con il soggetto positivo nelle 48 ore antecedenti i sintomi/tampone positivo di quest’ultimo; quindi il compagno di classe del positivo, se assente nelle 48 antecedenti il tampone del positivo, non ha l’obbligo del testing / quarantena. 

Le misure indicate sono da applicare anche ai soggetti con guarigione recente?

Sebbene il rischio di reinfezione sia sempre presente, può generalmente escludersi una reinfezione entro i 120 giorni dal tampone positivo. Non si dovranno considerare come contatti (nuova esposizione ai fini dell’applicazione delle misure sanitarie) gli alunni (compagni di classe del positivo) che si trovano entro i 120 giorni dal primo tampone positivo della propria pregressa infezione. Per la scuola primaria non sono previste deroghe al percorso T0-T5 in base allo stato vaccinale o di guarigione.

Cosa dobbiamo richiedere al rientro dopo positività?

Per il rientro a scuola dell’alunno positivo e dei contatti dello stesso posti in quarantena (compagni di classe) è necessario e sufficiente il referto del tampone molecolare o antigenico negativo effettuato su prenotazione del Dipartimento di Prevenzione o in autonomia presso farmacie/laboratori autorizzati, nei tempi previsti dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021; il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione acquisisce automaticamente tali referti.

Il soggetto (alunno o docente) guarito dal Covid con familiare convivente ancora positivo può frequentare/rientrare a scuola se ha un tampone che certifica che si è negativizzato?

L’alunno o il docente, una volta guarito (quindi a seguito del completamento dell'isolamento con il tampone negativo effettuato nei tempi indicati nella Circolare del Ministero della Salute  prot. 60136 del 30 dicembre 2021), anche se in famiglia ci sono ancora soggetti positivi, può tornare a scuola.

L’insegnante in auto sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 che accompagna la classe in mensa: come si comporta?

Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza di almeno 2 metri.

Con tampone negativo l’alunno può rientrare indipendentemente dalla decorrenza dei giorni di isolamento/quarantena ?

Si precisa che la validità del referto del tampone negativo per la riammissione è sempre subordinata al rispetto dei giorni minimi previsti per la condizione di isolamento o quarantena.

In caso di alunno con infezione: dopo 21giorni può rientrare anche senza tampone negativo o bisogna aspettare il tampone negativo?

Sì, il criterio dei 21 giorni dal primo tampone positivo resta valido senza necessità di tampone.

Vanno tracciati pure i contatti sullo scuolabus o questo tracciamento riguarda gli enti locali e quindi non sono considerati contatti scolastici?

No, le indicazioni sono relative solo a contatti in ambito scolastico. 

L’insegnante che risulti contatto stretto di un familiare convivente positivo, essendo vaccinato con ciclo primario da più di 120 gg senza dose di richiamo, si sottopone a quarantena di 5 gg dal tampone positivo del familiare positivo, con prenotazione del tampone per il rientro in conformità alla Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021. Tuttavia, se, nelle more si positivizza un altro familiare convivente, la quarantena dei 5 gg deve essere fatta decorrere dal nuovo tampone positivo?

No, il manifestarsi di casi secondari sono espressione della trasmissione dal primo caso; nel caso in cui non si siano rispettate le norme di quarantena verso il secondo soggetto convivente che poi si è positivizzato è necessario far nuovamente decorrere i termini per ulteriori 5 giorni.

Gli alunni BES e con disabilità frequentano le lezioni in presenza indipendentemente da stato vaccinale e tamponi effettuati?

Sì, per tale categoria di alunni deve essere garantita, ove possibile, la didattica in presenza indipendentemente da stato vaccinale e tamponi, “anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus”. Per la piena applicabilità si rimanda alla circolare interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022 . 

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