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Salute

Quarantena nella scuola secondaria, circolari in contraddizione:cosa fare

La gestione della quarantena e tutte le altre regole specifiche per le scuole secondarie in questa fase della pandemia

Nel caso della scuola secondaria la quarantena decorre sempre dall’ultimo giorno di presenza del primo caso positivo, a meno di diversa disposizione del Dipartimento di prevenzione.La Circolare Congiunta Ministero Salute-Ministero Istruzione n. 1782 dell’08/01/2022 e la successiva Circolare URS 855 del 14/01/2022 indicano, per la scuola secondaria e nel caso di classe con due positivi, una quarantena di 10 giorni con tampone finale per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, mentre la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 indica per i medesimi casi una quarantena di 5 gg con tampone negativo finale.

Come risolvere la contradizione?

L'Asur Marche, in una sezione dedicata nel proprio portale, spiega che In attesa di una precisazione dal Ministero della Salute si considererà prevalente la Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021, che è specifica sulle misure sanitarie, ossia l'applicazione di una quarantena di 5 gg.

Scuola secondaria: le altre regole

Per auto sorveglianza si intende il tampone T0 e T5?
No, per auto-sorveglianza si intende sorveglianza dei sintomi per 5 giorni con tampone solo in caso di comparsa degli stessi e utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni. Vale anche per le scuole primarie

Alunni in sorveglianza attiva: possono consumare il pasto se mancano i due metri di distanza?
Per le primarie si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza di almeno 2 metri. Nella Circolare interministeriale prot 11 dell'8 gennaio 2022, per gli alunni delle scuole secondarie in autosorveglianza, viene specificato quanto segue: “Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri”. Vale anche per le scuole primarie.. 

Da quando partono i cinque giorni di auto-sorveglianza e dieci giorni di FFP2 per la classe?
Il conteggio dei giorni decorre dall’ultimo giorno di presenza del primo caso positivo, salvo diverse comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione.

La classe va posta in auto-sorveglianza qualsiasi sia l'ultimo giorno di presenza dell'alunno risultato successivamente positivo?
Il rischio di contagio si realizza nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi del caso positivo o, in mancanza di sintomi, dal riscontro di positività con tampone: quindi la misura decorre in ragione dell'esposizione della classe in presenza con il soggetto in questo arco temporale (2 giorni prima dei sintomi / tampone positivo).

In una classe che, per l’accertamento di 2 casi positivi, risulti essere stata collocata in modalità mista (Didattica in Presenza e Didattica a Distanza), risulta assente per sintomi compatibili con infezione COVID alla data di emanazione del provvedimento, uno studente già a casa per malattia da 3 gg; nel caso tale studente alla stessa data del provvedimento del DS accerti la sua positività, deve essere considerato “Caso 3” e portare alla DAD per tutta la classe ? 

Il caso sintomatico, successivamente accertato come positivo al virus SARS-CoV-2, avendo frequentato la classe nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi è presumibilmente il caso indice e quindi deve essere contato quale terzo caso nella classe.

Qualora vi siano 3 casi di positività, per il rientro a scuola, dopo i 10 gg. di DDI, il tampone è richiesto solo per coloro che non hanno la terza dose, ovvero siano nei 120 GG dalla seconda dose o dalla guarigione? 

Le misure sanitarie sono definite dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021 e nei casi indicati non è prevista l'effettuazione del tampone a meno della comparsa dei sintomi. 

 In caso di quarantene differenziate in base allo stato vaccinale, la DDI si interrompe e possono ritornare in presenza in base alla durata delle quarantene (0-5-10 gg) oppure la sospensione dell’attività didattica è per tutti di 10 giorni?
No, la didattica a distanza è disposta per l'intera classe.

Nelle scuole secondarie, qualora per la classe con due positività fosse disposta la sospensione della didattica in presenza, gli alunni risultati assenti nei giorni a rischio di trasmissione (48 ore antecedenti i sintomi del caso positivo / tampone refertato positivo), hanno titolo per frequentare in presenza?

Sì, in quanto si uniscono agli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario/guariti da meno di 120 gg o a cui è stata somministrata la dose di richiamo per i quali è disposta la Didattica in Presenza. 

Nelle scuole secondarie, in una classe con due positività per la quale viene disposta la quarantena differenziata in base allo stato vaccinale (quindi di 0 gg, 5 gg, 10 gg) quale durata ha la Didattica a Distanza nei casi in cui è prevista? È sempre di 10 giorni ?
Per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario la quarantena e la DAD sono di 10 gg; per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da più di 120 giorni senza dose di richiamo la quarantena e la DAD sono di 5 gg; per gli alunni vaccinati con ciclo primario o guariti da meno di 120 giorni e per quelli con dose di richiamo non è prevista quarantena, né DAD ma Autosorveglianza (FFP2 per 10 gg e autosorveglianza per 5 gg) 

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado debbono essere inseriti nella nuova piattaforma ASUR Marche anche i nominativi dei contatti nel caso di classe in autosorveglianza per un solo caso positivo?

No, in quanto non sono previste, né Didattica a Distanza, né quarantena, ma solo FFP2 per 10 gg e autosorveglianza per 5 gg; la segnalazione deve essere attivata alla comparsa del secondo caso, entro i 5 giorni dal primo, con decorrenza dei provvedimenti dal primo caso, in quanto caso indice della diffusione del virus.

I Referenti Covid possono visualizzare in piattaforma lo stato vaccinale/guarigione degli alunni al fine di gestire le tempistiche differenziate dei rientri?

Come previsto dalla Circolare interministeriale prot. 11 dell’8/1/2022 è possibile per la scuola avere le informazioni necessarie ad emettere i provvedimenti conseguenti per l’organizzazione dell’attività didattica attraverso la piattaforma ASUR, previa autenticazione con SPID; si ricorda che tutti i flussi dati gestiti dalla piattaforma sono tracciati. 

Un’alunna compare nella piattaforma ASUR come non vaccinata ed il genitore sostiene che l’alunna ha effettuato le prime due dosi del ciclo vaccinale primario, con seconda dose somministrata da pochi giorni. Alla verifica del green pass risulta valido il Green pass rafforzato e non quello della dose booster. L’alunna va inclusa nel gruppo A, B o C della tabella allegata alla nota dell’USR prot. n. 1601 del 22/01/2022?

L’alunna, se ha ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni, va inclusa nel gruppo A: “alunni non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni”.

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