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Zona rossa nelle Marche: le restrizioni tra Dad, spostamenti e chiusure

Queste tutte le misure restrittive in vigore da lunedì 15 marzo. Ecco nel dettaglio Dad, spostamenti e chiusure

Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Come confermato nella giornata di oggi dal presidente Francesco Acquaroli, anche le Marche dovranno rispettare le misure restrittive previste dalla zona rossa. Ecco quindi tutte le informazioni per i cittadini nel dettaglio.

Scuole:

Secondo quanto previsto dall'ultimo Dpcm del Governo di Mario Draghi in zona rossa saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado ma viene garantita la didattica a distanza. Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione.

Chiusure:

Chiusi anche i barbieri, parrucchieri e i servizi alla persona in genere. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Chiusi i mercati di paese (salvo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici) e i negozi di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Confermate le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Spostamenti:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Cambia invece la questione per i giorni 3, 4 e 5 aprile (Pasqua), quando sarà possibile spostarsi sempre all'interno della propria Regione, verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone oltre a quelle già convintenti e oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti convinventi.

  • sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione;
  • il rientro a casa deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute;
  • è possibile ricongiungersi col coniuge/partner solo se il luogo scelto coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione;
  • sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
  • Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Le regole per bar e ristoranti:

  • è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze;
  • dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
    - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni
    - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25);
  • la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;
  • è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati

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