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Cosa fare quando il cane viene a mancare? Regole e procedure

Il momento del distacco è doloroso, ma anche in questo caso ci sono delle norme da seguire

Qualora il cane venisse a mancare la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata. Come riporta il sito del Comune di Ancona, nella sezione "Amici animali", la morte deve essere segnalata per iscritto al Servizio Veterinario competente entro due giorni dall’evento in modo da procedere alla cancellazione dall’anagrafe canina. Per adempiere all’obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: sepoltura o cremazione.

Sepoltura

La legge consente l’interramento in terreno di proprietà (è vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali – pena l’applicazione di rilevanti sanzioni previste dal D.Lgs. 186 /2012 che variano da 10.000 a 70.000 euro) previa certificazione del Medico Veterinario, che attesti che l’animale non è morto per malattie infettive e/o infestive trasmissibili all’uomo e/o agli animali, da presentare al Servizio Veterinario territorialmente competente all’atto della denuncia di morte effettuata dal proprietario. Viene individuata l’obbligatorietà di produrre un’autodichiarazione da parte dei proprietari di animali che intendano avvalersi della possibilità di derogare dalle modalità di eliminazione definite nel Reg CE 1069/2009 e quindi sotterrare l’animale in terreno di proprietà. Nell’autodichiarazione il proprietario attesta che il proprio animale non ha morso persone e/o animali a sangue caldo nei 10gg antecedenti il decesso e di essere consapevole di dover rispettare il dettato delle ” norme particolari applicabili al sotterramento degli animali da compagnia” previste da regolamento .UE n. 142 /2011, in particolare che i resti dell’animale vengano sotterrati in terreno proprio a debita profondità , affinché altri animali non possano disseppellirlo ed a distanza adeguata dai confini con altre proprietà in modo da evitare rischi per la salute degli animali, la salute pubblica e per l’ambiente, evitando che animali carnivori ed onnivori possano disseppellirlo.

Cremazione

Nel caso in cui il proprietario scegliesse la cremazione del proprio animale domestico, dovrà rivolgersi ad una società autorizzata che rilascerà attestazione del trattamento eseguito.

Se l’animale è stato sottoposto ad eutanasia o è deceduto a causa di malattie infettive può essere:

  • Sepolto nei cimiteri per animali (aree autorizzate allo scopo);
  • Smaltito da ditte specializzate con rilascio di attestazione da consegnare al Servizio Veterinario all’atto della denuncia di morte;

Il Veterinario curante, nel caso in cui l’animale sia deceduto nella propria struttura, potrà provvedere allo smaltimento con ditta e rilascerà al proprietario un certificato da consegnare al Servizio Veterinario competente, all’atto della denuncia di morte.

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