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Aree verdi per cani, dove si trovano ad Ancona e le regole da rispettare

Tutte le aree verdi di Ancona dove è consentita la libera circolazione dei cani e le norme che devono essere rispettate

Tutte le aree verdi di Ancona dove è consentita la libera circolazione dei cani

  • Forte Altavilla – via di Pietralacroce – parte esterna prima area a destra subito dopo l’accesso
  • Parco di Montemarino, lato via Gervasoni tra edificio della Questura ed Istituito Tecnico per Geometri
  • Passetto – via Thaon De Revel – zona sovrastante la Piscina
  • Parco degli Ulivi, via Ville Collemarino (area recintata ai margini del Parco, distinti per cani di piccola e grossa taglia)
  • Parco della Pace, via Sebenico (arca appositamente recintata)
  • Parco Villa Beer, via Grazie (limitatamente ad area destinata a rimboschimenti – attigua asse Nord-Sud-)
  • Parco Sabin (via Grazie e via Camerano – doppio ingresso)
  • Parco “Lunetta”, via S. Stefano, area opportunamente segnalata
  • Area verde via S. Costanzo, area opportunamente segnalata e recintata
  • Parco UNICEF, via Togliatti Monte d’Ago (Area ai margini del parco appositamente recintata)
  • Parco Chico Méndez – via Tarantelli Piazza S. D’Acquisto
  • Area via Cambi, viadotto
  • Area tra via Cimetta e via Ninchi
  • Parco Galassia, via Manzoni, orario di accesso dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
  • Parco Gabbiano, via Esino Torrette (area attigua campetto polivalente)
  • Torrette – zona Campo sportivo – incrocio tra via Esino e via Aso
  • Area verde in via Ricci
  • Parco Cosmos, via Manzoni (area segnalata e recintata)
  • Area via Sacripanti vicino campo sportivo

Le regole

I proprietari dei cani impegnativi (a rischio potenziale elevato in quanto caratterialmente aggressivi per indole, per funzione o mordaci), inseriti o inseribili nell’apposito registro di cui all’Ordinanza ministeriale del 3.3.09 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in particolare:

  •  devono sempre usare contemporaneamente sia il guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt. che la museruola, con idonee capacità di contenimento nel rispetto delle esigenze etologiche, quando il cane si trova in aree urbane, nei luoghi aperti al pubblico o condominiali;
  •  devono indossare la sola museruola, anche senza guinzaglio, nelle aree verdi attrezzate per i cani, di cui all’art. 8 e nelle aree non urbane.

Tutti i proprietari e detentori dei cani sono responsabili sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

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