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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

CasaPound divide la città, l'avvocato esperto di storia: «Tutto dipende da cosa c'è scritto in quel libro»

Il caso politico sollevato dalla presentazione del libro di CasaPound ha acceso i riflettori sul reato di apologia del fascismo. Il legale e appassionato di storia fa chiarezza

«Di per sé la presentazione di un libro che propone una organizzazione sociopolitica sotto forma di gruppi di interesse noti come corporazioni, non è illegale. Diventa invece fuori legge nel momento in cui si professa quel cambiamento sociale e politico con violenza, richiamando simboli fascisti o attraverso la prevaricazione tipica dell'esperienza fascista. Insomma bisogna vedere cosa c'è scritto in quel libro». Spiega questo Davide Toccaceli, avvocato penalista e studioso di storia e storia politica che fornisce una lettura analitica alla questione se sia illegale o meno la presentazione del libro "Corporativismo del Terzo Millennio", prevista per sabato prossimo alla Fiera della Pesca di Ancona alle 17. Un evento organizato da CasaPound e per il quale nel capoluogo si è lazata la tensione. Da una parte le destre e i Radicali Marche e dall’altra sinistre tra cui anche il Pd, ANPI, sindacati, centri sociali e sigle antifasciste che hanno indetto una contro manifestazione proprio per sabato. Ma in generale fino a che punto CasaPound, o un singolo cittadino, possono spingersi senza incorrere nel reato di apologia del fascismo? 

Cosa è reato 

La legge Scelba (n.645 del 1952) spiega all’articolo 1 che: “Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”. Dunque chi fa propaganda per la costituzione di un’associazione, movimento o gruppo che ha le finalità elencate nell’articolo 1 compie il reato di apologia del fascismo (articolo 4 legge Scelba). «Sono vietate le manifestazioni esteriori come ad esempio il saluto romano, la bandiera fascista, gli altri simboli o il vestirsi da camicia nera- spiega Toccaceli- e non si può fondare un partito che porti il nome di partito fascista». Il reato si consuma anche sostenendo pubblicamente una scelta politica o negando diritti civili stabiliti dalla costituzione giustificandola con motivazioni razziali. 

Cosa non è reato

«L’illegalità inizia nel momento esatto in cui si fa il saluto romano. Sulla linea di pensiero non si può dire nulla, il revisionismo non è vietato se viene argomentato e documentato, perché diventa opinione». In pratica, spiega il legale, si può affermare una frase del tipo “Mussolini ha fatto delle cose giuste, l’entrata nella seconda guerra mondiale è giustificata” senza incorrere in sanzioni. Si tratta, in questo caso, di una propria considerazione di fatti storici o politici. L’esposizione di simboli che richiamano il nazifascismo è consentita esclusivamente per ragioni di richiamo storico. «A Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, c’è il museo dell’aeronautica con dei velivoli degli anni ’20 e ’30 che hanno sulla fusoliera il disco bianco, il contorno nero e i tre fasci. Non si tratta di apologia, ma di una conservazione storica e lo stesso discorso vale per i modellini degli aerei o carri armati della seconda guerra mondiale. In Inghilterra, fino a qualche tempo fa, le leggi erano più stringenti. Una casa modellistica non metteva la svastica sui suoi aereoplanini». Ciò che richiama il fascismo, in pratica, è consentito solo se non è mirato alla ricostituzione della dittatura fascista e propone una discriminazione razziale o una differenziazione dei diritti civili in nome di una presunta superiorità di razza. «Una sentenza della corte costituzionale ha affermato che il reato di propaganda fascista è diverso da una semplice difesa elogiativa». Se un partito si presenta alle elezioni politiche e riesce a prendere voti sufficienti può indicare un Presidente del Consiglio purché la sua linea politica non si fondi sulla soppressione delle libertà democratiche, sull’esposizione di simboli nazifascisti per motivi propagandistici (rune, svastiche e fascio littorio) e sulla proclamazione di una superiorità razziale.

Le pene

La legge Scelba punisce la propaganda fascista con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da  400.000 1.000.000 delle vecchie lire (art.4). Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (art.5). Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (art.3)
 

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