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Ghiaccio e neve, cosa c'è da sapere: obblighi e divieti da conoscere ad Ancona

Con il previsto abbassamento delle temperature il Comune ha avviato il monitoraggio di alcuni tratti stradali. Ci sono però precisi obblighi e divieti per i cittadini

Con il previsto abbassamento delle temperature e l’entrata nel pieno dell’inverno, l’Assessorato alla Protezione Civile ha predisposto il monitoraggio delle strade più soggette a gelate notturne. 

Ordinanze in vigore 

Con l’ordinanza n.32/2020 della Provincia di Ancona vige l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o mezzi antisdrucciolevoli a bordo dei veicoli che percorrono le strade provinciali tra il 15 novembre 2020 e il 15 aprile 2021. L’obbligo di avere a bordo catene da neve o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio è rivolto a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Questo obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. I ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Obblighi e divieti per il cittadino

L'ordinanza comunale del 21 febbraio 2018 fissa i comportamenti da tenere ad Ancona da parte della popolazione in occasione di precipitazioni nevose o in presenza di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio. I proprietari, gli amministratori di condomini, i titolari di esercizi pubblici o commerciali che affacciano sulla strada pubblica sono obbligati a: 

  • sgombero della neve,
  • rottura e copertura con materiale adatto del ghiaccio
  • evitare lo spandimento di acqua che possa provocarne il congelamento;
  • accumulare la neve o il ghiaccio in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
  • aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza di caditoie per facilitare il deflusso delle acque di scioglimento della neve;
  •  abbattere eventuali festoni di neve o lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze che proiettano sulla pubblica via, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio che possano scivolare.
  •  è vietato il deposito, sui marciapiedi, sulle vie e strade, o comunque su suolo pubblico, della neve accumulata in cortili o luoghi privati;
  •  i titolari e/o utilizzatori dei passi carrai debbono provvedere alla rimozione della neve dai rispettivi spazi di competenza;

Viabilità durante lo sgombero dalla neve

Qualora si rendesse necessario provvedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o, in genere, da qualunque sito elevato, la rimozione deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero e di abbattimento devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza o addetti alla regolazione del traffico. Nei casi di particolare problematicità per il passaggio di pedoni o mezzi, dovrà essere avvisato il Comando di Polizia Municipale.

Gli alberi 

I proprietari e/o possessori e/o utilizzatori di aree in cui insistono piante o alberi, che a causa della neve possano minacciare pericolo o pregiudizio per persone e cose in transito sulla pubblica via, sono obbligati a provvedere alla rimozione della neve, al taglio dei rami e/o all’abbattimento degli alberi pericolosi. Nel caso in cui i rami o gli alberi, sotto il peso della neve, si siano rotti o spezzati e ingombrino o minaccino il pubblico passaggio, i medesimi soggetti di cui al precedente capoverso debbono provvedere a tagliare i rami o l’intero albero.

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