rotate-mobile
Martedì, 23 Aprile 2024
Famiglia

Convivenza di fatto: diritti, procedure e registrazione ad Ancona

La convivenza di fatto è un istituto giuridico che di fatto regolamenta quelle convivenze che in precedenza venivano definite more uxorio

La convivenza di fatto è un istituto giuridico introdotto con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che di fatto regolamenta quelle convivenze che in precedenza venivano definite more uxorio.

Definizione

Il comma 36 dell’unico articolo di cui è composta la legge indicata intende per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”. In nuovo istituto giuridico in realtà si fonda sulla famiglia anagrafica, già prevista dal regolamento anagrafico, e attribuendo delle tutele giuridiche che di fatto connotano i conviventi di fatto.

  • Conviventi di fatto possono essere due persone maggiorenni e possono essere di sesso diverso che dello stesso sesso;
  • Le due persone devono coabitare e costituire una famiglia anagrafica, quindi devono convivere “sotto lo stesso tetto” e devono avere la medesima residenza anagrafica,
  • La dichiarazione di convivenza di fatto acquista valore giuridico e viene resa pubblica mediante registrazione nel registro anagrafico e acquista efficacia dopo che l’ufficiale d’anagrafe ha effettuato l’accertamento della convivenza;
  • Devono essere unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale;
  • Non devono essere vincolate ( l’uno nei riguardi dell’altro) da rapporto di parentela, affinità o adozione, e non devono essere unite (fra loro o con altre persone) in matrimonio o in unione civile;

Diritti

I conviventi di fatto acquistano alcuni diritti spettanti ai coniugi:

  • in caso di malattia hanno reciproco diritto di visita, di assistenza e alle informazioni personali,
  • diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente o subentrare nel contratto di affitto in caso di decesso,
  • il convivente ha diritto al risarcimento in caso di decesso da fatto illecito
  • di ciascuno può designare l’altro suo rappresentante con pieni poteri  o limitati
  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e do volere, per le decisioni in materia di salute,
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  • I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato;
  • il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, o recesso unilaterale, o per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
  • possibilità di diritto agli alimenti in caso di cassazione del contratto di convivenza.

Dichiarazione e registrazione

La dichiarazione di convivenza di fatto o la registrazione del contratto di convivenza   firmata da entrambe le parti , senza nessun costo e si presenta direttamente allo sportello  dell’Ufficio Anagrafe – largo XXIV Maggio 1 – Palazzo Comunale – primo piano (solo previo appuntamento chiesto al numero 071/2222234 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
per informazioni:
Mail : info@comune.ancona.it
PEC : servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Convivenza di fatto: diritti, procedure e registrazione ad Ancona

AnconaToday è in caricamento