Convivenza di fatto: diritti, procedure e registrazione ad Ancona
La convivenza di fatto è un istituto giuridico che di fatto regolamenta quelle convivenze che in precedenza venivano definite more uxorio
La convivenza di fatto è un istituto giuridico introdotto con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che di fatto regolamenta quelle convivenze che in precedenza venivano definite more uxorio.
Definizione
Il comma 36 dell’unico articolo di cui è composta la legge indicata intende per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”. In nuovo istituto giuridico in realtà si fonda sulla famiglia anagrafica, già prevista dal regolamento anagrafico, e attribuendo delle tutele giuridiche che di fatto connotano i conviventi di fatto.
- Conviventi di fatto possono essere due persone maggiorenni e possono essere di sesso diverso che dello stesso sesso;
- Le due persone devono coabitare e costituire una famiglia anagrafica, quindi devono convivere “sotto lo stesso tetto” e devono avere la medesima residenza anagrafica,
- La dichiarazione di convivenza di fatto acquista valore giuridico e viene resa pubblica mediante registrazione nel registro anagrafico e acquista efficacia dopo che l’ufficiale d’anagrafe ha effettuato l’accertamento della convivenza;
- Devono essere unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale;
- Non devono essere vincolate ( l’uno nei riguardi dell’altro) da rapporto di parentela, affinità o adozione, e non devono essere unite (fra loro o con altre persone) in matrimonio o in unione civile;
Diritti
I conviventi di fatto acquistano alcuni diritti spettanti ai coniugi:
- in caso di malattia hanno reciproco diritto di visita, di assistenza e alle informazioni personali,
- diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente o subentrare nel contratto di affitto in caso di decesso,
- il convivente ha diritto al risarcimento in caso di decesso da fatto illecito
- di ciascuno può designare l’altro suo rappresentante con pieni poteri o limitati
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e do volere, per le decisioni in materia di salute,
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato;
- il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, o recesso unilaterale, o per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- possibilità di diritto agli alimenti in caso di cassazione del contratto di convivenza.
Dichiarazione e registrazione
La dichiarazione di convivenza di fatto o la registrazione del contratto di convivenza firmata da entrambe le parti , senza nessun costo e si presenta direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe – largo XXIV Maggio 1 – Palazzo Comunale – primo piano (solo previo appuntamento chiesto al numero 071/2222234 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
per informazioni:
Mail : info@comune.ancona.it
PEC : servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it