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Cronaca

La Cassazione: “Rapporti contro natura non annullano matrimonio”

Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte d'Appello di Ancona, che rigettò la richiesta di annullamento del matrimonio di una moglie costretta dal marito ad avere rapporti anali

Una sentenza che farà senza dubbio parlare di sé, quella data dalla la prima sezione civile della Cassazione in conferma della decisione della Corte d’Appello di Ancona, che rigettò la domanda di annullamento di matrimonio di una signora che si è dichiarata costretta con violenza e prevaricazione da parte del coniuge ad avere continuamente rapporti anali, con “sporadiche copule naturali”.   A riportare la notizia è il quotidiano Libero.
La donna aveva dichiarato di non avere avuto con il coniuge una “vita sessuale comune” antecedente alle nozze, e che se avesse saputo come stavano le cose non avrebbe acconsentito al matrimonio. La Corte d’Appello di Ancona aveva però rifiutato l’annullamento in quanto secondo i giudici non era stata provata una “forma di devianza” nel comportamento del marito, conclusioni poi condivise dalla Cassazione.

LA SENTENZA. Nella sentenza numero 3407 si legge infatti che “L'anomalia o deviazione deve costituire un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita sessuale”. Nella formulazione di sentenze precedenti, ad esempio, la Giurisprudenza ha considerato per l’annullamento di matrimoni casi di “impotentia coeundi [impotenza, NdR] permanente al coniuge o il suo transessualismo", ma nel caso di specie i giudici dell’Alta Corte non hanno riscontrato una “anomalia o deviazione sessuale” nell’uomo, ritenendo che alla base dell’impedimento della normale vita sessuale di coppia vi fosse “non una sua particolare fisionomia sessuale, ma la sua incapacità psicologica di concepire i rapporti sessuali con la moglie in termini di condivisione del piacere erotico e della affettività”.

Attenzione però: se per la Cassazione “l'impossibilità di pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa”, non rientra nei casi in cui si può chiedere l'annullamento del matrimonio, ha invece “piena rilevanza nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale e nel giustificare non solo la richiesta del suo scioglimento, ma anche della addebitabilità della separazione”, così come è certamente rilevante “nell’accertamento della responsabilità penale e civile del coniuge che si è reso responsabile di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner”.

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