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Cronaca Falconara Marittima

Falconara, tra pecore e mendicanti: al lavoro per il nuovo regolamento urbano

Le riunioni del giovedì dei consiglieri di maggioranza. Nuove e vecchie norme: saranno confermati gli articoli che vietano questua e bivacchi. Con ogni probabilità sarà introdotta una norma contro la prostituzione.

Nuove norme di polizia per Falconara, il gruppo di consiglieri è già al lavoro. Si sono visti giovedì scorso per dare una prima occhiata al testo in vigore e dividersi i compiti i consiglieri delle liste di maggioranza che hanno deciso di riscrivere gli articoli del Regolamento di Polizia Urbana, documento legislativo comunale datato (1951) e da aggiornare alla realtà odierna. Riunioni settimanali durante le quali ognuno proporrà le proprie revisione, l'abrogazione di norme e l'introduzione di altre. Per farlo, i consiglieri stanno attingendo a Regolamenti comunali più recenti come ad esempio Rimini, ma anche Senigallia

Di sicuro saranno mantenute le norme che tornano di attualità. L'articolo 56, ad esempio, vieta di "mendicare in pubblico" mentre l'articolo 55 proibisce di occupare panchine e spazi pubblici per mangiare. Altrettanto certo l'inserimento di un articolo che punisce la prostituzione. Scorrendo i 149 articoli del testo attuale c'è da sorridere. Alcune norme sono divenute patrimonio del buon vivere civile. Altre restituiscono un'immagine della Falconara di un tempo, molto più rurale di quella che conosciamo oggi. Molte leggi riguardano la tenuta di animali. L'articolo 36, ad esempio, prescrive che "mandrie e greggi di pecore devono essere accompagnati attraverso l'abitato dal personale sufficiente e capace. Nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando possibilmente quelle centrali". Dunque, se dovete governare le vostre pecore, non fate attraversare loro via Bixio ma ripiegate su via Marsala. Nei centri urbani non è possibile allestire porcili o conigliere e i polli non possono essere lasciati per strada (articolo 26).

I cani? Devono sempre portare la museruola ma possono circolare senza guinzaglio, prescritto solo nei giorni di fiera (articolo 37). E ancora: proibito a macellai e salumieri di passeggiare con "vestiti intrisi di sangue" come anche è proibito "uccidere animali e spennare selvaggina" nei luoghi pubblici (articolo 63).
La coscienza animalista dell'epoca vieta anche di frustare i cavalli nel centro abitato. Secondo l'articolo 64, la frusta va fatta schioccare "a solo scopo di segnale". Norme per regolare anche i musicisti ambulanti. Non possono esibirsi dopo le 21 e possono fermarsi nello stesso punto solo per 5 minuti passati i quali devono spostarsi ad almeno 20 metri di distanza. 

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