Giustizia: Consiglio di Stato conferma annullamento nomina Melotti
Nuovo round a favore dell'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Alberto Cisterna nel duello con Elisabetta Melotti sulla nomina a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
Nuovo round a favore dell'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Alberto Cisterna nel duello con Elisabetta Melotti sulla nomina di quest'ultima a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha confermato la sentenza emessa dal Tar del Lazio nel 2010, che aveva annullato il conferimento dell'incarico alla Melotti, e ha respinto il ricorso presentato dal ministero della Giustizia e dal Csm. Ora, scrive il CdS nella sentenza n. 201202295 depositata il 18 aprile scorso (presidente Gaetano Trotta), il Csm, l'organo di autogoverno dei magistrati, dovrà "rinnovare la valutazione, ai sensi e nei limiti dei vizi rinvenuti dell'adito giudice amministrativo".
Nel frattempo, Cisterna è stato trasferito come giudice al Tribunale di Tivoli, con un provvedimento disciplinare del Csm, perché chiamato in causa da un pentito della 'ndrangheta, Nino Lo Giudice, su presunti rapporti con il fratello Luciano e un supposto interessamento per far scarcerare un altro dei fratelli Lo Giudice, Maurizio.
Concordando con il primo giudice che si era espresso sulla vicenda, il Consiglio di Stato rileva che la scelta del Csm a favore della Melotti non è adeguatamente motivata, visto che l'altro candidato "in alcun modo può essere ritenuto come inferiore o di minor valore o adeguatezza, e che anzi, sulla base delle disposizioni che regolano la materia, deve ritenersi munito di un profilo superiore, sotto il profilo attitudinale e della pregressa attività di coordinamento investigativo nazionale".
Caratteristiche che garantiscono a Cisterna "almeno pari conoscenza professionale dell'ambiente lavorativo". Non decisiva inoltre, secondo il Cds, la maggiore anzianità (due anni) della Melotti rispetto al collega, poiché l'anzianità prevale "solo a parità di requisiti attitudinali e di merito".