rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
L'Oipa informa

L'Oipa informa

A cura di OIPA

Polveri colorate e bocconi avvelenati: ecco cosa fare e come difendere i nostri animali

Nel caso in cui vi fosse la necessità di far espellere un corpo estraneo indesiderato e non appuntito, un rimedio di primo soccorso utile ad indurre l’animale a vomitare, è fargli ingerire dell’acqua ossigenata diluita

Buongiorno amici del Blog, oggi affrontiamo un problema molto ricorrente e sul quale troppo spesso ci viene chiesto come comportarsi: lo spargimento di esche topicide, di veleni o di “polveri strane”.

La presenza di tali “polveri”, di cui non si conosce la composizione, può infatti risultare rischiosa non solo per i gatti liberi, ma anche per i cani e per i rispettivi padroni a spasso; senza parlare dei danni che tali sostanze potrebbero provocare, se venissero a contatto con i bambini o se ingerite.

Premessa fatta, iniziamo subito con il precisare quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 13 giugno 2016, relativa alle “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” prorogata di altri 12 mesi, dall’ordinanza del 21 giugno 2017.

Tale ordinanza, all'Art.2 comma 1 e 2 testualmente cita:

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non  nuocere  in  alcun  modo  alle persone  e  alle  altre  specie  animali   non   bersaglio   e   sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi  esposti nelle  zone interessate con  almeno  cinque  giorni  lavorativi  d'anticipo.  Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma  1  il  responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle  carcasse  di  ratti  o  di altri animali deceduti,  informando  l'azienda  sanitaria  locale e l'Istituto zooprofilattico sperimentale  territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.”

Quanto detto, è vero sia su suolo pubblico che privato ed è evidenziato come, nella zona trattata con esche o veleni, debba essere segnalato dalla ditta competente, che è iniziato ed è in corso lo spargimento. Tale intervento quindi, DEVE ESSERE curato da ditte specializzate e NON da chi si improvvisa, in quanto si ha a che fare con sostanze pericolose.

Domanda lecita: posso cospargere il mio giardino di un veleno che, per quantità e per tipologia potrebbe essere nocivo ad animali differenti da ratti o insetti?

Risposta: NO, perchè va tutelata anche la fauna selvatica e, quanto cosparso liberamente, potrebbe essere letale o nocivo anche per un volatile che, avendo libero accesso al giardino, potrebbe beccare il veleno.

Troppo spesso, purtroppo, l’abbandono di sostanze nocive, sotto forma di bocconi avvelenati, viene utilizzato per scopi criminosi e che configurano il reato di uccisione di animale, previsto dall’art.544bis del Codice Penale. Tali esche e bocconi, infatti, vengono abbandonati per colpire cani o gatti.

Ripetendo che tale attività configura il reato di uccisione di animale, precisiamo anche che sempre la suddetta ordinanza, all’Art. 1 comma 1 cita:

“Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell' incolumità delle persone, degli  animali  e  dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o  tossiche,  compresi  vetri,  plastiche  e  metalli o   materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato  in  maniera tale da poter  causare  intossicazioni  o  lesioni  o  la  morte  del soggetto che lo ingerisce.”

Nel Comune di Ancona, l’ultimo regolamento a tutela degli animali e convivenza con i cittadini, ha recepito in toto l’ordinanza, attraverso l’art.10 (Divieto di avvelenamento di animali) ed ha introdotto anche che, chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l’obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla Legge e al Sindaco. Tale obbligo è esteso anche ai veterinari liberi professionisti che, emessa una diagnosi di avvelenamento, anche solo sospetta, di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, dovranno darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Sanità Animale dell’Area Vasta ASUR territorialmente competente.

Un divieto che forse non tutti ancora conoscono, previsto sempre nel Regolamento comunale di Ancona, è quello posto con l’art.6 comma 16 che espressamente vieta l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli ad eccezioni degli interventi legati alla tutela dagli inconvenienti igienico sanitari per topi e ratti.”

Detto questo, facciamo ovviamente e come sempre appello al buonsenso dei proprietari dei cani, ricordando che per legge i vostri amici a 4 zampe, vanno sorvegliati quando si è sul suolo pubblico, per la propria ed altrui incolumità e li invitiamo anche a vigilare su quanto possano ingerire. Nel caso in cui vi fosse la necessità di far espellere un corpo estraneo indesiderato e non appuntito, un rimedio di primo soccorso utile ad indurre l’animale a vomitare, è fargli ingerire dell’acqua ossigenata diluita.

Un consulto immediato con il proprio medico veterinario è sicuramente d’obbligo. Noi qui concludiamo il nostro articolo e vi salutiamo ricordandovi che, per ogni eventuale domanda su questo o su altri argomenti, potete contattarci ai recapiti presenti su www.oipa-ancona.org
Alla prossima!

Si parla di

Polveri colorate e bocconi avvelenati: ecco cosa fare e come difendere i nostri animali

AnconaToday è in caricamento