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Trasporto pubblico locale, via libera dal Governo: mascherine e capienza all'80%

Ecco le linee guida anti-Covid approvate su richiesta delle Regioni

In tutti mezzi di trasporto locale, compresi quelli ferroviari, sarà consentita una capienza pari all'80%, privilegiando i posti a sedere e rispettando precise regole per ridurre al massimo i rischi di contagio. La mascherina sarà obbligatoria ed è inoltre prevista la sanificazione degli ambienti e un adeguato ricambio d'aria. Si è concluso ieri sera alle 21 il terzo tavolo di confronto tra Stato e Regioni (Commissione, Conferenza dei presidenti, Conferenza unificata che si sono svolti nel corso della giornata) sui due punti all’ordine del giorno: le linee guida per il trasporto pubblico locale in vista dell’inizio dell’anno scolastico e lo stanziamento delle relative risorse necessarie. Per la Regione Marche erano presenti in videoconferenza gli assessori alla Scuola e ai Trasporti.

Le proposte delle Regioni, per quanto riguarda le linee guida a contrasto del Coronavirus nel settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, sono state ampiamente accolte. Per quanto riguarda in particolare i treni a bordo saranno in vigore le seguenti regole:

  • I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, per la protezione del naso e della bocca; 
  • Posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
  • Eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
  • Sanificazione sistematica dei treni;
  • Potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
  • Individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
  • Sono attuabili le stesse misure di deroga previste per il trasporto pubblico locale circa la previsione degli indici di riempimento purché sia previsto un corretto utilizzo in verticale delle sedute non adiacenti e siano accuratamente evitati gli assembramenti nei vestiboli.

Tali servizi aggiuntivi, dichiarati indispensabili dagli Enti di Governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l’avvio dell’anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario. Il Governo ha quindi previsto risorse aggiuntive immediatamente disponibili, al fine di garantire agli enti concedenti la copertura finanziaria ed amministrativa. La stima delle Regione è stata  quantificata, per il solo 2020, in 300 milioni di euro per tutte le Regioni e Province autonome. Il Governo ha reso disponibili 200 milioni attraverso la legge di Bilancio e gli altri in itinere, a consuntivo, in base alle esigenze che emergeranno in più o in meno.

Di fatto sono stati svincolati 400 milioni dal Decreto Agosto ma andrà verificato l’andamento della bigliettazione. Anche con un coefficiente di riempimento all’80% infatti, il sistema può reggere solo con l’integrazione dei servizi ordinari con servizi aggiuntivi, per fornire copertura alla percentuale residua pari al 20% del fabbisogno totale.  Alle risorse va affiancato un sistema di regole chiare, certe e snelle per garantire l’avvio celere ed urgente di tali servizi aggiuntivi che vanno affidati al Gestore del servizio nell’ambito di riferimento e da questi eventualmente sub affidati a soggetti esterni, anche in deroga ai contratti di Servizio in essere. Al fine di garantire procedure snelle per l’affidamento degli eventuali servizi aggiuntivi in subconcessione si propone l’estensione delle procedure previste per le aggiudicazioni in “Urgenza” secondo quanto previsto dall'art.163 co.7 del codice dei contratti, che posticipa il controllo dei requisiti.

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