
Foto generica
"Non è droga se THC inferiore a 0,5", cannabis light torna in vendita allo shop dorico
Secondo gli esami tossicologici sulle varie sostanze poste sotto chiave dai pm dorici infatti, sotto quella soglia non si può parlare di droga perché l’effetto psicotropo non c’è

«Il Tribunale del Riesame di Ancona si confrerma un tribunale attento, che aveva già apllicato la legge e che, nonstante l'annullamento della prima decisione dopo la sentenza della Cassazione Sezioni Unite, ha saputo individuare un criterio corretto che questa difesa aveva sempre sotolineato. Ora speriamo che altri tribunali di Italia prendano esempio».
I primi sequestri e la prima decisione del Gip
Il primi blitz nei cannabis shop anconetani erano avvenuti nel giugno del 2018. Il sequestro non era stato convalidato dal Gip, che aveva ritenuto come quei prodotti rientrassero nei limiti della legalità, visto che i prodotti derivati dalla coltivazione non superavano una percentuale di THC pari allo 0,6%. Di fronte alla decisione del Gip, il pm Irene Bilotta si era rivolta alla Cassazione, convita che la coltivazione della cannabis autorizzata non comprendesse anche la possibilità della commercializzazione di prodotti derivanti che, con lo 0,6% di THC, diventavano a tutti gli effetti delle sostanze stupefacenti in libera vendita. Il tribunale dorico aveva così sospeso la decisione in attesa della sentenza della Cassazione.
La sentenza della Cassazione Sezioni Unite della Corte
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono espresse lo scorso luglio. Un appello parzialmente fondato quello della Procura perché, come si legge nella sentenza, “la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà di canapa non rientra nell’ambito della legge, che qualifica come lecita solo l’attività di coltivazione di canapa di alcune varietà ammesse dalla legge, che elenca tassativamente i derivati della coltivazione che possono essere commercializzati, per cui la cessione, la vendita e la commercializzazione del pubblico dei derivati sono condotte che integrano il reato di cui all’articolo 73 Testo unico sugli stupefacenti, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore allo 0,6%, salvo che i derivati non siano privi di efficacia drogante, secondo in principio di offensività”.
La definitiva linea di demarcazione dello 0,5% di THC
Ed è alla luce di questa sentenza che i giudici dorici, che hanno indicato lo 0,5% di THC come linea netta di demarcazione per distinguere i prodotti con effetto stupefacente da quelli privi di qualsiasi conseguenza. Dunque confermando la primissima decisione quando l'anno scorso non avevano convalidato il primo sequestro. Dunque, come hanno disposto il dissequestro dei prodotti con principio attivo inferiore allo 0,5%, allo stesso modo hanno disposto il sequestro preventivo dei derivati che si trovano al di sopra di quella soglia. Nel caso dei negozi anconetani, solo pochi campioni resteranno sotto chiave.