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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Comune: emanata l'ordinanza sulla neve, ecco gli obblighi

Emanata il 7 dicembre l'ordinanza che regola i comportamenti da tenersi da parte della popolazione in occasione di precipitazioni nevose: tutti gli accorgimenti e gli obblighi da osservare

Dopo la comunicazione diramata dal Comune i primi del mese, è stata emanata il 7 dicembre l'ordinanza che regola i comportamenti da tenersi da parte della popolazione in occasione di precipitazioni nevose. Ecco le principali disposizioni:

1) In caso di precipitazione nevosa, durante la precipitazione e immediatamente dopo in caso di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio, su tutte le strade comunali o vicinali :
a) è vietata la circolazione di veicoli di ogni tipo privi di pneumatici invernali o di idonei sistemi antisdrucciolo;
b) Pertanto, in considerazione della prescrizione di cui al punto a) i conducenti devono munirsi di pneumatici invernali o di catene o altri sistemi antisdrucciolo a bordo da poter prontamente utilizzare in caso di precipitazione nevosa o con strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio; nel caso in cui non abbiamo provveduto a munirsi di idonei sistemi antineve e/o siano impossibilitati ad utilizzarli immediatamente, in caso di neve non possono mettersi in circolazione con autoveicoli privi di tali sistemi;
c) E’ istituito il divieto di sosta su tutte le corsie di marcia delle strade comunali e vicinali per i veicoli impossibilitati a circolare in caso di precipitazione nevosa per la presenza di neve, con obbligo della immediata rimozione. Pertanto eventuali veicoli fermi sulle corsie di marcia saranno soggetti alla sanzione per divieto di sosta, alla sanzione per divieto di circolazione di cui al punto a) e rimossi a spese dei proprietari.

2) In tutte le aree urbane, commerciali ed artigianali del territorio comunale
- i proprietari, gli Amministratori, i conduttori, i titolari di esercizi pubblici o commerciali o utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici privati e loro pertinenze o terreni a qualunque scopo destinati a curare, per tutta la lunghezza degli immobili indicati, sui marciapiedi, o se il marciapiede non esiste sulle aree soggette a pubblico passaggio, lo sgombero della neve, la rottura e copertura con materiale adatto del ghiaccio, nonché ad evitare lo spandimento di acqua che possa provocarne il congelamento;
- Di raccogliere la neve od il ghiaccio in modo da non impedire la circolazione veicolare e/o pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
- Di aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza di caditoie prospicienti i fabbricati per facilitare il deflusso delle acque;
-Ai proprietari o amministratori, e comunque ai residenti o utilizzatori di immobili situati all’ultimo piano degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e/o lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze che proiettano sulla pubblica via, nonchè tutti i blocchi di neve o ghiaccio che possano scivolare al fine di salvaguardare l’incolumità di pedoni o onde evitare pregiudizio per persone o cose. Quando si renda necessario provvedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o, in genera, da qualunque sito elevato, la rimozione deve essere effettuata senta interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero e di abbattimento devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza. Nei casi di particolare problematicità per il passaggio di pedoni o mezzi, potrà essere dato avviso al Comando di Polizia Municipale. La neve o il ghiaccio accumulato su marciapiede o area pubblica dovrà essere accumulata in modo da non ostruire il passaggio dei pedoni e/o dei mezzi:
- E’ vietato depositare sui marciapiedi, sulle vie e strade, o comunque su suolo pubblico la neve accumulata in cortili o luoghi privati;
Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori;
-Ai proprietari di piante o alberi che a causa della neve minacciano pericolo o pregiudizio per persone e cose in passaggio sulla pubblica via è fatto obbligo di provvedere a rimuovere la neve, o di tagliare i rami o di abbattere l’albero pericoloso, ovvero, nel caso in cui i rami o l’albero, sotto il peso della neve, si siano rotti o spezzati e ingombrano o minacciano il pubblico passaggio, debbono provvedere a tagliare i rami o l’intero albero.
 

Fonte: Comune di Ancona

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