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Martedì, 23 Aprile 2024
Tasse

Tari Ancona, agevolazione in base all'ISEE

Tutto sull'agevolazione Tari concessa in base all'ISEE

Entro il prossimo 30 settembre va presentata la dichiarazione ISEE 2021 per usufruire dell’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021. Per l’anno 2021 il Comune di Ancona ha previsto un’agevolazione TARI per le utenze domestiche che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

Riduzioni

  • da € 0 ad € 5.000: 70%
  • da € 5.001 ad € 10.000: 50%
  • da € 10.001 ad € 20.000: 40%
  • da € 20.001 ad € 30.000: 15%.

Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare richiesta ad Ancona Entrate entro il 30 settembre, utilizzando l’apposito modello, correlato di copia del modello ISEE 2021 in corso di validità. Per tutelare la Vostra salute e quella degli operatori dal COVID-19 è preferibile presentare la richiesta di agevolazione con una delle seguenti modalità:

  •  tramite e-mail all’indirizzo: info@anconaentrate.it (conservare e-mail spedita);
  •  per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);
  •  tramite fax al numero: 071-2832119 (conservare ricevuta di avvenuto invio);
  •  tramite Pec all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato n. 4 oppure contattare il numero verde 800 551 881 oppure consultare il sito internet www.anconaentrate.it.

Cos' è la TARI

La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

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La TARI sostituisce dal 2014 la TARES, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.


 

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