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Martedì, 23 Aprile 2024
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Ristrutturazione di casa a costo zero: quali lavori si possono fare con il superbonus

Guida alle agevolazioni previste nel Decreto, ma attenzione: non si possono applicare a tutti i lavori di ristrutturazione

Ristrutturare casa con l’aiuto del superbonus. Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede nello specifico un aumento per l'ecobonus e il sismabonus, con un'aliquota che raggiunge il 110%. A chi deciderà di effettuare lavori di miglioramento energetico e di riduzione del rischio sismico sarà restituita la spesa completa in cinque quote di pari importo, più un bonus aggiuntivo.

Chi può chiederlo

E’ possibile chiedere la detrazione per i lavori effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, ma attenzione: bisognerà migliorare l’edificio di almeno due classi energetiche. In alternativa, dove questo non è possibile, si dovrà raggiungere la classe energetica più alta certificata sull’Attestato di prestazione energetica (Ape). 

Cessione del credito

prestazione energetica. Chi effettua i lavori può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori: in questo caso il credito viene ceduto, ma lo sconto avviene direttamente in fattura. Se le spese vengono portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi il rimborso avverrà in cinque quote di uguale importo. 

Non per tutti i lavori

Il rimborso del 110% non è valido per tutti i lavori di ristrutturazione. L’articolo 119 del Decreto specifica infatti che per avere accesso all’incentivo bisogna eseguire alcuni lavori "trainanti". Si tratta nello specifico dei seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto  prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
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